Il TFR, acronimo di trattamento di fine rapporto, è una prestazione economica che spetta al lavoratore dipendente al momento della cessazione del lavoro, indipendentemente dalle motivazioni. Il compenso viene dunque erogato in caso di dimissioni volontarie, licenziamento o di raggiungimento dell’età della pensione.

Il TFR viene corrisposto in differita al momento della conclusione  del rapporto di lavoro, come una specie di salario posticipato che si calcola sulla base di quote annuali.

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Il TFR: come funziona e come si calcola?

Il Trattamento di Fine Rapporto, previsto unicamente per i lavoratori dipendenti, rappresenta una mensilità aggiuntiva accantonata annualmente in un apposito fondo. La parte accantonata viene rivalutata ogni anno in base a un coefficiente di rivalutazione, con un tasso pari a 1,5% + 75% – Indice Istat.

La retribuzione base per il calcolo del trattamento, salvo clausole differenti all’interno dei contratti collettivi, è costituita da:

  •  elementi retributivi di natura tipica
  • elementi retributivi di natura ripetitiva

Per fare qualche esempio, pensiamo agli aumenti periodici di anzianità, alla maggiorazione per i turni, ai superminimi oppure all’indennità di maneggio denaro per i cassieri.

Il TFR viene conteggiato sommando per ogni anno di lavoro la quota di una mensilità (per sommi capi), dovuta per l’anno, divisa per 13,5. Il TFR accumulato, eccetto quello dell’anno corrente, viene poi rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso fisso dell’1,5%. A questo bisogna aggiungere il 75% dell’aumento dell’indice Istat per l’inflazione dell’anno precedente.

Al netto della fiscalità, quando il rapporto di lavoro cessa il TFR viene conferito al lavoratore.

Destinazione del TFR

Il TFR può essere conferito sotto forma di denaro al momento della cessazione del lavoro, ma può anche essere anticipato in caso di specifiche condizioni e motivazioni.

Molto spesso però il TFR non viene riscattato alla cessazione di un rapporto di lavoro, ma invece converge nei fondi pensione. In questo caso si parla di TFR destinato integralmente alla previdenza integrativa.

È il soggetto stesso a decidere se destinare il suo TFR alle forme di previdenza complementari, attraverso le seguenti opzioni:

  • Modalità esplicite: entro sei mesi dall’inizio del lavoro in oggetto, il dipendente può conferire l’importo totale del TFR maturando, alla forma di previdenza integrativa desiderata. Oppure può scegliere di mantenere il TFR presso l’azienda datrice di lavoro. Il lavoratore ha sempre diritto comunque di cambiare idea.
  •   Modalità tacite: al decorrere di 6 mesi, nel caso in cui il lavoratore non esprima una decisione, il datore può trasferire il TFR maturando alla forma prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, o territoriali.

Il soggetto può riscattare la somma, entro i parametri previsti dalla legge, o richiedere anticipi sul trattamento di fine rapporto di lavoro.

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