Le polizze c.d. linked sono polizze vita ramo III le cui prestazioni sono connesse a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, a un indice azionario o altri valori di riferimento.
Queste polizze rientrano nella categoria dei prodotti assicurativi di investimento e, al tempo stesso, sono esposte alla volatilità dei mercati finanziari, con le dovute componenti di rischio.
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Come funzionano le polizze c.d. linked?
Nel caso delle polizze c.d. unit linked, si prevede l’erogazione di un capitale da parte della compagnia sia in caso di sopravvivenza che di sopraggiunta morte dell’assicurato, connessa all’andamento degli investimenti effettuatinei vari fondi. Il comparto può essere interno alla compagnia assicurativa, oppure esterno e gestito da una SGR (società di gestione del risparmio) diversa dall’impresa di assicurazione. Questi prodotti permettono agli investitori di scegliere i fondi in cui investire da un elenco di alternative possibili, in coerenza con il proprio profilo di rischio. Chi desidera esporsi di più potrebbe ottenere rendimenti migliori a fronte di un rischio maggiore.
Nel caso invece delle polizze c.d. index linked, si prevede sempre una prestazione della compagnia assicurativa sia in caso di vita che in caso di morte del sottoscrittore. Questa cifra è però connessa all’andamento di un indice azionario, obbligazionario o all’andamento dell’inflazione.
Come ogni prodotto che abbia finalità speculative, questi investimenti hanno un legame diretto con l’andamento dei mercati finanziari. Di conseguenza, a differenza per esempio di una polizza ibrida multi-ramo, dove una quota del capitale versato è conservata in gestione separata, questi prodotti finanziari presentano i rischi tipici di altri prodotti di investimenti. In altre parole non sono garantiti i rendimenti, né la restituzione del capitale investito.
Naturalmente esistono delle garanzie e delle tutele per cui la compagnia assicurativa ha l’obbligo nei confronti dell’assicurato di notificare quando il valore della polizza scende oltre determinate soglie, ovvero al di sotto del 30% rispetto al valore dei premi investiti e, dopo, ogni volta che si verificano perdite pari o superiori al 10%.
Non solo: le compagnie assicurative o le società di gestione del risparmio si impegnano a pubblicare quotidianamente:
- Il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell’OICR, con relativa valorizzazione (unit linked).
- L’indice o il valore di riferimento, con la relativa data di valorizzazione, nel caso di polizze index linked emesse prima dell’1° novembre 2009.
- I valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro, nel caso di polizze index linked emesse dopo il 1° novembre 2009.
L’andamento della polizza deve anche essere tenuto sotto controllo tramite l’estratto conto annuale.
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